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Statuto della Cooperativa Canottieri Ticino

Art.1)
E’ costituita con sede in Pavia, la societa’ cooperativa denominata:

“SOCIETA’ COOPERATIVA CANOTTIERI TICINO A R.L.”

duratura sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).

La Societa’ ha scopo mutualistico e, per quanto non stabilito nel presente statuto, e’ retta dai principi della mutualita’, ai sensi delle leggi vigenti in materia, delle norme del libro V, Titolo VI del Codice Civile e, in quanto compatibili, delle disposizioni sulla societa’ per azioni.
Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso comune e’ deciso dall’assemblea ordinaria dei soci e la relativa pubblicita’ sara’ attuata dagli amministratori come per legge.

La bandiera della societa’, quadrata, e’ formata dall’azzurro e dal bianco, tagliati diagonalmente in modo che l’azzurro si trovi nella parte superiore vicino all’asta.

Su campo azzurro e nell’angolo superiore vicino all’asta apparira’ scritta in oro la data 1873.

L’uso della bandiera e’ deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art.2)
La societa’ ha per oggetto lo svolgimento e la promozione, compatibilmente con i valori dello spazio naturale, di attivita’ sportive e ricreative, tra le quali quelle fluviali, principalmente da parte e a favore dei soci, nonche’ tutte le attivita’ connesse e strumentali, tra le quali il rilascio di garanzie.

La societa’ non ha scopo di lucro.

Il fine mutualistico potra’ essere perseguito sia direttamente fornendo i servizi ai soci, sia indirettamente attraverso forme che rispondano sempre all’interesse dei soci e che siano determinate dal Consiglio di amministrazione.

La societa’ cooperativa puo’ svolgere la propria attivita’ anche nei confronti di terzi non soci.

Art.3)
= La societa’ e’ apolitica e apartitica.

La societa’ potra’
aderire o affiliarsi, secondo le decisioni del Consiglio di amministrazione,
a Federazioni e Organismi sportivi internazionali, nazionali, regionali
e provinciali.

Art.4)
= Il numero dei soci e’ illimitato e non puo’ essere inferiore a nove.

La societa’ e’
costituita solo da Soci Ordinari.

L’assemblea dei
soci, su proposta del Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto
nel regolamento, puo’ conferire la qualita’ di Socio Onorario, che non
comportera’ l’esercizio dei diritti sociali e potra’ non comportare
l’obbligo di versamento di quote o contributi.

La qualita’ di
socio si acquista in seguito ad ammissione deliberata dal Consiglio
di amministrazione e viene meno per causa di morte, recesso, esclusione.

Art. 5)
L’ammissione del socio che ne fa domanda secondo le disposizioni previste
dal regolamento, e’ deliberata dal Consiglio di amministrazione e comporta
l’obbligo per il socio di liberare, entro i termini stabiliti dal Consiglio
di amministrazione, le azioni ad esso attribuite conformemente all’art
6) nonche’ quello di versare un contributo a titolo di sovrapprezzo
determinato ai sensi del successivo articolo 10 e il contributo associativo
annuale, in conformita’ con quanto previsto dagli artt. 2531 e 2533
del Codice Civile.

Al momento della
cessazione del rapporto sociale, il socio avra’ diritto al rimborso
solo del valore nominale delle azioni e degli eventuali versamenti in
conto capitale effettuati durante il rapporto associativo mentre il
soprapprezzo versato non sara’ rimborsabile.

Art. 6)
Il capitale della Societa’ non e’ determinato in un ammontare prestabilito
ed e’ diviso in azioni nominative del valore nominale di euro 322,75
(trecento ventidue virgola settantacinque) ciascuna ed indivisibili.

L’ammissione di
nuovi soci non comporta modificazione dell’atto costitutivo.

E’ esclusa
l’emissione dei titoli azionari
e pertanto la qualifica di socio risultera’ acquisita esclusivamente
con l’annotazione sul libro soci.

A ciascun socio
cooperatore e’ attribuita una partecipazione di nominali euro 2.582,00
(duemila cinquecento ottantadue virgola zero), divisa in numero 8
(otto) azioni cooperative da nominali euro 322,75 (trecento ventidue
virgola settantacinque) l’una.

Le azioni non
possono essere cedute per atto tra vivi ne’ sottoposte a pegno o vincolo,
spettando a ciascun socio il diritto di recesso ai sensi e nei limiti
dell’art. 2530 c.c..

In caso di morte
del socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni.

In caso di scioglimento
del rapporto associativo la societa’ provvede, ai sensi dell’art. 2535
c.c. al rimborso della partecipazione agli aventi diritto, limitatamente
alla parte di capitale versata dal socio, nonche’ degli eventuali versamenti
in conto capitale, al netto delle eventuali perdite accumulate dalla
societa’, emergenti dall’ultimo bilancio approvato e previa compensazione
con gli eventuali debiti del socio verso la societa’ a qualsiasi titolo.

La liquidazione
non comprende il rimborso del soprapprezzo eventualmente versato dal
socio in sede di sottoscrizione delle azioni.

Art. 7)
= I soci hanno l’obbligo:

- di liberare
le azioni e di versare i contributi nei termini e nei modi fissati dal
Consiglio di amministrazione, nell’osservanza dello Statuto e del Regolamento;

- di osservare
lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, di
collaborare al buon andamento della societa’ e di favorire in ogni modo
gli interessi sociali.

I soci hanno diritto:

a) di partecipare
alle deliberazioni dell’assemblea ed alle nomine alle cariche sociali;

b) di usufruire
dei servizi offerti dalla societa’ e di farne usufruire ai propri familiari
nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni
sociali;

c) di prendere
visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali
osservazioni o desideri riferentesi alla gestione sociale;

d) di esaminare
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione
e del Comitato Esecutivo, se quest’ultimo esiste, quando rappresentino
almeno il 5% (cinque per cento) del numero complessivo dei soci iscritti
nel libro soci e in regola col pagamento dei contributi.

L’esercizio di
tali diritti spetta solo ai soci in regola con la liberazione delle
azioni e con il versamento dei contributi.

Art. 8)
= Ciascun socio puo’ recedere dalla societa’ esclusivamente nei casi
inderogabili previsti dalla legge e si applica in tal caso l’articolo
2532 c.c..

Il recesso non
puo’ essere parziale e ha effetto sia per il rapporto sociale che, in
deroga all’articolo 2532 c.c., per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione
al socio del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il socio che intende
recedere dalla societa’ deve inoltrare, almeno sessanta giorni prima
del termine di ogni esercizio sociale, la relativa comunicazione scritta
mediante raccomandata postale o a mani al Consiglio di amministrazione,
che adotta le determinazioni previste dall’art. 5) entro il termine
dell’esercizio sociale in corso.

La comunicazione
di recesso non esime il socio dai versamenti ancora dovuti, compresi
quelli relativi all’anno in cui essa e’ stata presentata.

Art.9)
= Il Consiglio di amministrazione puo’ deliberare l’esclusione del socio
nei seguenti casi:

a) inosservanza
delle disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto, del regolamento
e delle delibere degli organi sociali;

b) comportamenti
che cagionino grave pregiudizio alla societa’ o ne ledano il prestigio
o comunque compromettano il funzionamento della societa’ e il buon rapporto
con gli altri soci.

Art.10)
= Possono chiedere l’ammissione alla societa’ presentando formale domanda,
tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore eta’.

L’ammissione di
un nuovo socio e’ fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione
nei limiti di cui all’art. 5) del presente statuto e con le modalita’
previste dal regolamento sociale.

Il Consiglio di
Amministrazione ha l’obbligo di motivare l’eventuale rigetto secondo
la procedura prevista dall’art. 2528 del Codice Civile.

La delibera di
ammissione deve essere comunicata dall’organo amministrativo all’interessato
entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda, trovando integrale
applicazione l’art. 2528 c.c..

In caso di accoglimento
della domanda, il richiedente dovra’ sottoscrivere le azioni entro 30
(trenta) giorni dalla comunicazione dell’ammissione ed eseguire la liberazione
delle stesse nei modi e nei tempi richiesti dal Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo socio
dovra’ altresi’, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione,
versare oltre all’importo delle azioni, il soprapprezzo determinato
annualmente dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta
degli amministratori.

Previa formale
richiesta, anche in deroga agli ordinari criteri di ammissione e comunque,
salvo quanto infra stabilito, provvedendo ai versamenti previsti dallo
statuto o dal regolamento, hanno diritto di essere ammessi quali soci:

a) il coniuge
o uno dei figli maggiorenni del socio defunto, purche’ minore di venticinque
anni di eta’, a loro scelta;

b) il coniuge
del socio, nei casi di separazione, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;

c) i figli maggiorenni
aggregati, come definiti nel Regolamento;

d) il coniuge
aggregato, come definito nel Regolamento, in sostituzione del socio
dimissionario.

In deroga a quanto
sopra, qualora il richiedente fosse gia’ socio aggregato come definito
dal regolamento, esso e’ esonerato dal versamento a fondo perduto.

La domanda di
ammissione deve essere presentata:

- entro sei mesi
dal decesso del socio nel caso sub a);

- entro tre mesi
dal verificarsi del fatto nel caso sub b);

- nel caso sub
c) entro il 31 ottobre dell’anno di compimento del venticinquesimo anno
di eta’;

- nel caso sub
d) contestualmente alla presentazione delle dimissioni del socio ordinario.

Art.11)
= Il patrimonio sociale e’ costituito:

a) dal capitale
sociale;

b) dalla riserva
ordinaria;

c) dalle altre
riserve;

d) da elargizioni
o donazioni;

e) da ogni altro
fondo o accantonamento.

La societa’ avra’
piena proprieta’ degli impianti sportivi della sede e dei trofei conseguiti
in competizioni sportive.

Gli impianti,
le strutture, gli immobili di proprieta’ della societa’ sono riservati
ai soci o ad Associazioni di cui facciano parte solo soci di questa
Cooperativa; eventuali deroghe saranno disciplinate dal Regolamento.

Art.12)
= L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni
esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del
bilancio con i relativi documenti e della relazione sulla gestione.

Art.13) =
Gli utili netti annuali saranno cosi’ ripartiti:

a) al fondo di
riserva legale, qualunque sia il suo ammontare, non meno della quota
prevista dalla legge;

b) ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermo l’eventuale
disposto della normativa speciale in materia circa l’ammontare e i beneficiari
dell’attribuzione, non meno della quota stabilita dalla legge;

c) la quota di
utili non assegnata ai sensi delle lettere precedenti dovra’ essere
accantonato a riserva.

Anche ai fini
di cui all’art 2514 del Codice Civile:

- non potranno
comunque essere distribuiti dividendi;

- le riserve non
potranno essere distribuite ai soci, ne’ essere imputate a capitale;

- in caso
di scioglimento, la societa’ cooperativa dovra’ devolvere l’intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.14)
= Gli organi sociali sono: l’assemblea, il Consiglio di amministrazione
e il Collegio dei Sindaci.

Art.15)
= Le assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, sono presiedute
dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal
Vice Presidente.

In caso di assenza
anche di quest’ultimo, la presidenza e’ affidata al consigliere di amministrazione
presente piu’ anziano per incarico o in subordine per eta’.

Il verbale e’
redatto da un Segretario nominato dal Presidente dell’assemblea.

L’Assemblea ordinaria
deve essere convocata per l’approvazione del bilancio almeno una volta
l’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nei casi e con
le modalita’ di cui al secondo comma dell’articolo 2364 c.c. il bilancio
potra’ essere approvato nel maggior termine di 180 (centoottanta) giorni
dalla chiusura dell’esercizio.

L’assemblea ordinaria
delibera su tutte le materie di sua competenza secondo la legge e sulle
questioni ad essa rimesse dal Consiglio di amministrazione: determina,
su proposta del Consiglio di amministrazione, la misura del contributo
annuo ordinario, del contributo speciale e straordinario.

L’assemblea ordinaria
deve altresi’ approvare il regolamento e le eventuali sue modificazioni,
nonche’ gli atti di disposizione o di incremento del patrimonio immobiliare
della societa’.

Il bilancio preventivo
deve essere presentato all’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio
precedente o, a scelta dell’Organo amministrativo, ad altra precedente
assemblea appositamente convocata.

Hanno diritto
di intervento e di voto in assemblea soltanto i soci ordinari in regola
col versamento delle quote e dei contributi e che risultino iscritti
a libro soci da almeno tre mesi a norma dell’art. 2538 del Codice Civile.

Art.16)
= Ogni socio ha diritto ad un voto. Egli puo’ farsi rappresentare solo
in assemblea straordinaria per delega rilasciata ad un altro socio,
sempre in regola con il pagamento del contributo annuale, sottoscritta
in calce all’avviso di convocazione o al biglietto di ammissione.

Ogni socio puo’
rappresentare non piu’ di due altri soci.

Art.17)
= Per la valida costituzione dell’assemblea ordinaria e’ necessario,
in prima convocazione, l’intervento di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

In seconda convocazione
la riunione e’ valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’assemblea si
riunisce in seconda convocazione non prima di ventiquattro ore dall’ora
fissata per la prima convocazione.

L’assemblea delibera
sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza dei soci presenti.

Per l’assemblea
straordinaria e’ richiesto sia in prima che in seconda convocazione
l’intervento di almeno un quinto dei soci iscritti a libro soci e per
le deliberazioni e’ richiesta l’approvazione della maggioranza assoluta
degli intervenuti.

Art. 18)
= 1. L’assemblea e’ convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione,
mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione
del giorno, dell’ora e del luogo della prima e, eventualmente,
della seconda convocazione o di quelle successive.

L’avviso deve
essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea.

Il regolamento
potra’ prevedre che, qualora sia adottata la predetta formalita’ di
convocazione, in aggiunta alla stessa i soci siano avvertiti anche con
altro mezzo, specificandone le modalita’, senza che cio’ assurga comunque
a formalita’ di convocazione, ai fini della validita’ dell’assemblea.

In deroga a quanto
sopra, fino a che la societa’ non fara’ ricorso al mercato del capitale
di rischio e purche’ sia garantita la prova e la data dell’avvenuto
ricevimento, l’avviso puo’ essere comunicato ai soci e ai sindaci, a
scelta del Consiglio di Amministrazione e in alternativa rispetto alla
predetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con telegramma o lettera
raccomandata dagli stessi ricevuti almeno 8 (otto) giorni prima dell’assemblea.

2.
In mancanza delle formalita’ suddette, l’assemblea si reputa regolarmente
costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, sono presenti
tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all’assemblea la
maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e, se nominati,
di controllo.

3.
L’assemblea deve inoltre essere convocata quando lo richieda il Collegio
Sindacale ovvero tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo)
del numero complessivo dei soci iscritti a libro soci.

4.
Le riunioni assembleari si svolgono presso la sede della societa’ o
in altro luogo nel Comune di Pavia.

Le votazioni si
fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova.

Quando almeno
un terzo dei soci presenti lo richieda, si procede per appello nominale.

5.
Le deliberazioni dell’assemblea, siano esse assunte in sede ordinaria
o straordinaria, devono constare da verbale sottoscritto dal presidente
e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve
indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, il nome e cognome
dei partecipanti; deve altresi’ indicare le modalita’ e il risultato
delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione
dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’Ordine
del Giorno.

Il verbale, anche
se redatto per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli eventuali obblighi
di deposito e pubblicazione e trascritto, senza indugio, nel libro delle
decisioni dei soci.

Si applica, in
quanto compatibile, l’art. 2375 c.c..

Art.19)
= Il Consiglio di amministrazione e’ composto da 7 (sette) membri, tra
cui il Presidente e il Vice Presidente, eletti in assemblea fra i soci
a maggioranza relativa di voti.

Il Presidente
e il Vice Presidente devono essere eletti con votazione separata prima
della elezione degli altri membri del Consiglio di amministrazione,
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Gli altri Consiglieri
durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Le funzioni degli
amministratori sono gratuite ed essi sono esonerati dal prestare cauzione
per la carica ricoperta.

Se per qualsiasi
causa vengono a mancare uno o piu’ consiglieri, perdurando in carica
la maggioranza di essi, il Consiglio di amministrazione previo parere
del Collegio Sindacale, provvede all’integrazione del Consiglio mediante
cooptazione.

I Consiglieri
cooptati rimangono in carica fino alla riunione dell’assemblea immediatamente
successiva, che provvede alla sostituzione dei consiglieri cessati.

Se viene meno
la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, quelli rimasti
in carica devono convocare nel piu’ breve tempo possibile l’assemblea
perche’ provveda alla loro sostituzione.

I Consiglieri
eletti in tale circostanza dall’assemblea scadono insieme a quelli rimasti
in carica.

In caso di cessazione
per qualsiasi causa del Presidente, le relative funzioni sono assunte
dal Vice Presidente fino alla riunione dell’assemblea immediatamente
successiva, che provvede all’elezione del nuovo Presidente.

In caso di cessazione
del Vice Presidente, questo verra’ nominato dall’assemblea immediatamente
successiva.

Art.20)
= Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario del Consiglio
e puo’ attribuire eventuali ulteriori incarichi speciali ad altri consiglieri
o a persone al di fuori del Consiglio di Amministrazione, purche’ soci.

Gli incaricati
possono partecipare, se richiesti dal Consiglio, alle riunione del Consiglio
di Amministrazione, ma senza diritto di voto.

Art.21)
= Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente
o, in sua assenza o suo impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio deve
essere convocato quando lo richiedano almeno 3 (tre) dei suoi membri
in carica.

Le delibere del
Consiglio di amministrazione sono validamente adottate a maggioranza
dei presenti, con la presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri.

In caso di parita’
di voti la delibera si intende adottata se in suo favore ha espresso
voto il Presidente.

Art.22)
= Spettano al Presidente la rappresentanza legale e giudiziale della
societa’ e la firma degli atti. Egli puo’ adottare provvedimenti urgenti
e indifferibili, soggetti a successiva ratifica da parte del Consiglio.

In caso di assenza
o di impedimento del Presidente tali funzioni spettano al Vice Presidente.

L’assemblea puo’
nominare tra i soci un Presidente Onorario che non fa parte del Consiglio
di amministrazione ne’ di altri organi sociali.

Art.23)
= Al Consiglio di amministrazione compete l’ordinaria e la straordinaria
amministrazione della societa’, fatto salvo quanto di competenza dell’assemblea
dei soci e, in particolare, esso delibera sulle seguenti materie:

a) fissazione
dell’ordine del giorno delle assemblee dei soci e loro convocazione;

b) redazione del
bilancio d’esercizio e del preventivo;

c) ammissione
ed esclusione dei soci;

d) determinazione
delle modalita’ e dei termini per la riscossione dei contributi eventualmente
dovuti dai soci, escluso il soprapprezzo di ammissione che dovra’ essere
determinato dall’assemblea dei soci ai sensi degli articoli precedenti;

e) acquisizione
a qualsiasi titolo dei beni mobili e degli impianti;

f) determinazione
delle modalita’ di utilizzazione di tutti i beni sociali;

g) stipulazione
dei contratti relativi al personale che presta servizio presso la societa’;

h) nomina di apposite
commissioni per lo studio e la proposta di risoluzione di problemi determinati,
formate da soci particolarmente esperti in materia;

i) predisposizione
delle norme per il funzionamento della sede e dei relativi impianti;

l) proposta di
conferimento della qualita’ di socio onorario;

m) apertura o
accensione di debiti sotto qualsiasi forma con banche e societa’ finanziarie
e rilascio di garanzie a favore dell’Associazione Canottieri Ticino
Pavia.

Le singole deliberazioni
del Consiglio di amministrazione che comportino assunzione di finanziamenti
passivi, anche se rimborsabili in piu’ esercizi, in qualsiasi forma,
superiori ad un decimo del capitale sociale versato e che non siano
evidenziati nel bilancio preventivo approvato dall’assemblea, non possono
essere eseguite senza il parere favorevole dell’assemblea dei soci.

Ferma restando
la possibilita’ di una decisione assembleare in materia, al Consiglio
di Amministrazione spetta la competenza, per adottare le deliberazioni
concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Qualora sulla
stessa materia si pronunci sia l’assemblea straordinaria che l’organo
amministrativo sopra delegato, prevale la delibera anteriore nel tempo.

Si applica in
ogni caso l’art. 2436.

Art. 24 =
Qualora ricorrano i requisiti dell’articolo 2409-bis c.c. e fuori dai
casi in cui leggi speciali impongano la certificazione del bilancio,
il controllo contabile puo’ essere esercitato dal Collegio Sindacale.

Il Collegio dei
Sindaci e’ composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti
preferibilmente tra i soci dall’assemblea, alla quale spetta la nomina
del Presidente del Collegio medesimo.

Ove fossero richiesti
dalla legge requisiti professionali specifici i Sindaci potranno essere
anche non soci, retribuiti secondo le tariffe professionali.

Tutti i Sindaci
devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso
il Ministero di Giustizia.

Ai Sindaci sono
attribuite le funzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.

I Sindaci rimangono
in carica tre anni e sono rieleggibili.

La loro funzione
e’ svolta a titolo gratuito, salvo quanto previsto al terzo capoverso
del presente articolo.

ART. 25 =
In caso di scioglimento della societa’, l’assemblea nomina uno o piu’
liquidatori e ne stabilisce i poteri.

ART. 26 =
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della societa’ e’ disciplinato
da un regolamento interno.

I regolamenti
sono predisposti dagli amministratori ed approvati dall’assemblea ordinaria.

ART. 27 =
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore,
se nominato, per i loro rapporti reciproci e con la societa’, e’ quello
che risulta dai libri sociali.

Per quanto non
previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti leggi.