Art. 1.
I natanti vengono distinti con denominazione di: motoscafi, barcé, fuoribordo, canoa e imbarcazioni speciali (fuoriscalmo, windsurf e altro).
Art. 2.
Il ricovero in Società di natanti da parte dei Soci, sia nel capannone che nell’area recintata della Società, deve avvenire unicamente previa autorizzazione scritta rilasciata dalla Segreteria che provvederà a dare le opportune disposizioni al personale addetto.
Art. 3.
Si accetta un solo ricovero al coperto per Socio ad esclusione delle canoe, eventuali altri natanti del Socio saranno posizionati all’esterno.
Art. 4.
Si accettano per il ricovero unicamente natanti che, a norma di Legge, possono navigare sul Ticino.
Art. 5.
Il Consiglio stabilisce annualmente il contributo dovuto dai Soci per l’occupazione dello spazio necessario al natante, tenendo conto delle dimensioni dello stesso.
Art. 6.
Il contributo di cui al precedente articolo 5 rappresenta esclusivamente il corrispettivo per l’occupazione dell’area assegnata. La Società non è in alcun modo responsabile di danni, incendio e furti ai natanti, non configurandosi un rapporto di deposito o custodia. Pertanto, ogni possessore dovrà rilasciare alla Segreteria dichiarazione di esonero di responsabilità. Si suggerisce comunque di coprire i rischi relativi al natante con una polizza assicurativa RC, incendio e furto.
Art. 7.
Le imbarcazioni, motoscafi e barcé alloggiati sia nell’apposito capannone che all’esterno dovranno essere muniti di invasatura con ruote compatibili con la pavimentazione esistente.
Tutte le imbarcazioni del presente articolo possono usufruire dell’alaggio quotidiano negli orari di cui all’art. 9.
A richiesta scritta dell’interessato, effettuata presso la Segreteria, le imbarcazioni potranno essere ancorate alla riva del fiume, a cura del Socio, sulla catenaria messa a disposizione dalla Società la quale non assume nessuna responsabilità in caso di perdita o danneggiamento del natante.
I motori fuoribordo e relativi serbatoi verranno alloggiati, a cura del Socio, sull’apposito soppalco all’interno del capannone.
Art. 8.
Le canoe verranno alloggiate a parte nell’apposito capannone.
Art. 9. Gli alaggi devono essere effettuati unicamente da parte del personale incaricato dalla Società e/o
espressamente autorizzato dal Consiglio.
Dal 1° maggio al 30 settembre negli orari 8.00-12.00 e 13.30-17.00 per la discesa e fino alle 19.00 per la sola risalita, salvo variazioni decise dal Consiglio-durante il periodo invernale dal 1° ottobre al 30 aprile l’alaggio non è in funzione ad eccezione delle imbarcazioni di assistenza alle squadre agonistiche o per imbarcazioni autorizzate dal Consiglio di volta in volta.
Art. 10
Alla fine della stagione estiva e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno, ogni Socio dovrà curare personalmente il fissaggio del natante alla relativa invasatura di trasporto ed i relativi serbatoi dovranno essere svuotati del carburante.
Art. 11
Tutti i natanti accolti in Società, siano essi di proprietà dei Soci oppure appartenenti alla Società medesima, devono risultare da apposito registro, tenuto a cura della Segreteria, sul quale verranno annotati i dati salienti dei natanti stessi.
Art. 12
Il Socio che prevede di effettuare lavori di riparazione del proprio natante deve darne comunicazione alla Segreteria concordando i tempi di realizzo dei lavori stessi e l’assegnazione dell’apposito spazio all’interno del capannone o all’esterno.
La esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza e ambientali vigenti.
Art. 13
Il ritiro di natanti di proprietà da parte dei Soci per periodo limitato oppure in via definitiva deve avvenire previa segnalazione alla Segreteria.
Art. 14
L’orario di apertura del capannone scafi nella stagione estiva coincide con gli orari degli alaggi di cui all’art. 9, mentre nella stagione invernale sarà dalle ore 08.00 alle ore 12.00.
BARCHE DI PROPRIETA’ SOCIALE.
Art. 1.
Tutte le imbarcazioni sociali, barche e canoe, possono essere utilizzate solo da Soci maggiorenni. I Soci minori di 18 anni possono utilizzare le imbarcazioni sociali solo se accompagnati da un socio maggiorenne che se ne assume la responsabilità.
Art. 2.
L’utilizzo delle imbarcazioni sociali, barche e canoe, è consentito ai Soci che diano una sufficiente garanzia di perizia nel condurre le imbarcazioni e che sanno nuotare.
Art. 3
I soci che intendono utilizzare i barcé sociali sono tenuti, per Legge, a munirsi di salvagente anulare con cima galleggiante e giubbotti salvagente/cinture di salvataggio uno/a per ogni occupante l’imbarcazione stessa.
Detto materiale deve essere richiesto al personale della Società, rispettando gli orari di cui al seguente art. 5. I trasgressori non potranno far uso delle imbarcazioni sociali dal rilevamento della trasgressione fino al termine della stagione.
Art. 4
Nei casi di nebbia densa o per oscurità (dopo il tramonto del sole e prima del sorgere) per cui la visibilità risulti molto ridotta e tale da non rendere possibile il rilevamento di altre unità, o in caso di vento forte, l’utilizzo delle imbarcazioni sociali è sospeso.
Art. 5
Per usufruire delle imbarcazioni sociali si dovrà seguire il seguente orario:
nel periodo estivo 8.00-12.00 13.30-19.00
nel periodo invernale 8.00-12.00
Art. 6
L’utilizzo delle imbarcazioni sociali, barche e canoe, deve essere registrato nell’apposito “Registro delle uscite”.
Art. 7
La Società si riserva di chiedere al Socio il risarcimento dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni, attrezzature ed accessori, durante l’utilizzo, per causa di incuria, negligenza e/o mancato rispetto delle buone regole di navigazione.
IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO EMANATO E AGGIORNATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO A FRONTE DELL’ART. 12 DELLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI TICINO APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 28/11/2009.
