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Regolamento dell’Associazione Canottieri Ticino

Parte 1

Uso dei servizi e delle installazioni

Articolo 1)
(Soggetti ammessi)
Oltre agli associati, sono ammessi alla frequentazione della Società ed all’uso dei servizi e delle installazioni sociali:

-gli associati minorenni;

-gli associati onorari;

-gli ospiti d’onore;

- gli associati sportivi.

Articolo 2)
(Familiari minorenni)
I familiari di minore età degli associati che intendono frequentare la società, assumono la qualifica di associati minorenni e non hanno titolo per partecipare alle assemblee.

Articolo 3)
(Associati onorari e benemeriti)

La qualifica di Associato Onorario può essere conferita dall’assemblea sociale su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre proporre all’assemblea il titolo di Associato Benemerito a coloro che abbiano dato particolare decoro alla società nel campo dell’attività sportiva. Il Consiglio Direttivo potrà esonerare in tutto o in parte gli associati benemeriti dal pagamento del contributo di gestione annuale.

I criteri per il conferimento della qualifica di associato benemerito sono i seguenti:

-aver praticato attività agonistica per la Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Ticino Pavia per almeno cinque anni consecutivi;

-aver fatto parte della Nazionale Italiana per almeno due anni nella categoria seniores;

-aver tenuto un comportamento sociale corretto;

-aver evidenziato attaccamento ai colori sociali;

-aver sempre tenuto un atteggiamento corretto sia in gara che in allenamento.

Articolo 4)
(Soci onorari)

La qualifica di socio onorario puo’ essere conferita dall’assemblea sociale su proposta del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione potra’ inoltre proporre all’assemblea dei soci il titolo di socio benemerito a coloro che abbiano dato particolare decoro alla societa’ nel campo dell’attivita’ sportiva.

Il Consiglio di amministrazione potra’ esonerare in tutto o in parte i soci benemeriti dal pagamento del contributo di gestione annuale.

I criteri per il conferimento della qualifica di socio benemerito sono i seguenti:

-aver praticato attivita’ agonistica per la Canottieri Ticino per almeno cinque anni consecutivi;

-aver fatto parte della Nazionale Italiana per almeno due anni nella categoria seniores;

-aver tenuto un comportamento sociale corretto;

-aver evidenziato attaccamento ai colori sociali;

-aver sempre tenuto un atteggiamento corretto sia in gara che in allenamento.

Articolo 5)
(Ospiti d’onore)

La qualifica di ospiti d’onore puo’ essere conferita dal Consiglio Direttivo a personalita’ per particolari meriti.

Articolo 6)
(Associati sportivi) = Possono essere accolti annualmente come Associati Sportivi, atleti ed atlete che, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano utili per la promozione delle discipline agonistiche praticate dalla società.

Per tali associati, il Consiglio Direttivo potrà concedere facilitazioni od esenzioni nel pagamento del contributo di gestione annuale.

Parte
2

Documenti di riconoscimento, assenze, dimissioni

Articolo 7)
(Tessera di riconoscimento)

Ad ogni associato vengono consegnati:

- copia dello Statuto e del Regolamento sociale;

- una tessera personale di riconoscimento della quale l’associato dovrà curare la convalida anno per anno e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale adibito al controllo dei presenti.

Articolo 8)
(Riduzione dai versamenti per assenze)
In caso di prolungata assenza per motivi professionali, per grave malattia o per gravi motivi personali, debitamente comprovati, il Consiglio Direttivo potrà ridurre, in tutto o in parte, la quota del versamento dei contributi di gestione per l’anno corrente, previa richiesta scritta dell’Associato.

Articolo 9)
(Dimissioni)
Le dimissioni degli Associati dovranno essere comunicate dagli stessi alla Segreteria della società con lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale, ossia entro il 31 ottobre di ogni anno.

Le dimissioni avranno efficacia dal 1 gennaio dell’anno successivo.

Articolo 10)
(Disdette)
Per disdire l’iscrizione alla società di un suo associato minorenne, l’associato deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale, ossia entro il 31 ottobre di ogni anno.

La cessazione della qualifica di associato minorenne decorrerà dal 1 gennaio dell’anno successivo.

Parte 3

I versamenti

Articolo 11)
(Versamento dei contributi)
Il versamento dei contributi, avverra’ in due rate, entro il 31 gennaio ed entro il 31 maggio, con le modalita’ stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea che approva il bilancio preventivo.

Per particolari esigenze il Consiglio Direttivo potrà stabilire scadenze diverse, previo avviso diretto all’associato e affissione di copia all’Albo sociale.

Articolo 12)
(Sanzioni)
Trascorsi dieci giorni dai termini di cui sopra, l’associato che non abbia regolarizzato la sua posizione contributiva, sarà sanzionato con una penale nella misura stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

L’importo della detta sanziona verra’ contabilizzato nella fatturazione immediatamente successiva o con fatturazione a parte.

Articolo 13)
(Esclusione per morosita’)
Trascorsi trenta giorni dai termini di cui all’articolo precedente, la società provvederà con raccomandata A.R. a diffidare l’associato moroso e, decorsi inutilmente altri dieci giorni, il Consiglio Direttivo escluderà dall’Associazione l’associato moroso in base allo statuto sociale e provvederà ad avvisarlo della decisione mediante lettera raccomandata A.R.

Articolo 14)
(Perdita qualità di associato)
Tutto ciò che comporta la perdita della qualità di socio o aggregato nella società cooperativa Canottieri Ticino, automaticamente comporterà anche la perdita della qualità di associato nell’Associazione, con le conseguenze di cui allo statuto.

Articolo 15)
(Residenza e stato di famiglia)
Ogni associato ha l’obbligo di fornire all’ufficio segreteria della società tutti i dati eventualmente richiesti consentiti dalle vigenti leggi e di comunicare:

- ogni suo cambiamento di residenza;

- ogni variazione del suo stato di famiglia ai fini della corretta applicazione dello statuto e del regolamento sociale.

In caso di accertata inadempienza la società potrà provvedere direttamente a spese dell’associato.

Parte 4°

Il Consiglio Direttivo

Articolo 16)
(Il Presidente)
Ad integrazione dello statuto sociale, vengono di seguito individuate le funzioni dei singoli componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione in qualunque sede amministrativa o giudiziaria di fronte a terzi; ha la responsabilità dell’attività sociale, sovraintende all’amministrazione, vigila e sovraintende alla disciplina.

Articolo 17)
(Il Vice Presidente)
Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 18)
(Il Segretario)
Il Segretario ha la responsabilita’ diretta dell’ufficio segreteria, redige i verbali delle riunioni del Consiglio, tiene la corrispondenza ed i libri ufficiali dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la posizione degli associati dal lato disciplinare, autorizza le pubblicazioni di avvisi all’Albo Sociale, conserva gli atti dell’associazione di cui ha la controfirmata, svolge azioni di coordinamento tra i vari settori operativi della societa’.

Articolo 19)
(Il Tesoriere-Economo)
Il Tesoriere- Economo sovraintende alla contabilità della società ed alla tenuta dei relativi libri contabili, svolge attento controllo della gestione economica, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, mantiene i rapporti con le Banche, presenta periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione contabile, cura l’esazione delle quote dei contributi, nonchè il loro versamento nelle casse sociali, tiene i libri obbligatori per legge, cura la situazione fornitori e presenta periodicamente al Consiglio Direttivo lo stato della sua gestione, accompagnato dalla lista degli associati in arretrato con i pagamenti e della esposizione verso i fornitori.

Articolo 20)
(Incarichi speciali)
Altre attribuzioni ed incarichi speciali potranno essere affidati dal Presidente del Consiglio Direttivo ad altri componenti il Consiglio stesso.

Articolo 21)
(Commissioni tecniche)
Il Consiglio può nominare tra gli associati Commissioni Tecniche consultive per i vari settori operativi della società.
Dette Commissioni avranno il compito di formulare proposte, progetti o piani che dovranno successivamente essere sottoposti all’approvazione del Consiglio di amministrazione.

Parte 5°

Provvedimenti disciplinari

Articolo 22)
(Provvedimenti disciplinari)
I provvedimenti disciplinari sono elencati nello statuto dell’Associazione.

Vengono inoltre sanzionati i comportamenti degli associati contrari alla disciplina sociale, alla serietà ed alla correttezza.

Il Consiglio Direttivo è competente ad emettere i provvedimenti disciplinari in primo grado, sentito l’incolpato e fatti gli opportuni accertamenti la cui indicazione deve essere riportata nel provvedimento.

Il Consiglio Direttivo, accertata la fondatezza dell’addebito, in relazione alla gravità dello stesso ed alle circostanze obiettive e soggettive, commina, con provvedimento motivato, le seguenti sanzioni:

- ammonizione;

- ammonizione con diffida; sospensione dalle attività sociali da un minimo di quindici giorni ad un massimo di un anno nel periodo fissato dal Consiglio Direttivo;

- espulsione (per grave violazione delle norme dello statuto e del regolamento sociale o di deliberazione adottate dagli organi della società o per indegnità).

Il Consiglio Direttivo può disporre per fatti di particolare gravità e con provvedimento motivato l’immediata sospensione cautelare del trasgressore dall’attività sociale per la durata massima di giorni quindici; in caso di urgenza il Presidente può adottare il provvedimento cautelare, con obbligo di sottoporre il proprio atto alla ratifica del Consiglio

Le decisioni sono immediatamente esecutive, tranne per l’espulsione di cui in seguito.

Il Consiglio Direttivo può però stabilire altro momento per l’applicazione della sanzione.

Il provvedimento disciplinare deve essere comunicato all’interessato personalmente o a mezzo raccomandata r.r. spedita entro dieci giorni dalla sua adozione.

Il Collegio dei Probiviri giudica sui ricorsi proposti contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo.

L’impugnazione è proposta, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, dall’interessato al Collegio dei Probiviri con atto nel quale sono esposte le proprie difese ed eventualmente è richiesto di essere sentito personalmente, spedito con raccomandata r.r. o consegnato all’ufficio di segreteria che ne rilascia copia per ricevuta.

Il ricorso non sospende automaticamente l’esecutività della decisione ma il Collegio dei Probiviri può disporre la sospensione dell’esecuzione medesima.

Ove venga irrogata l’espulsione, l’incolpato è in ogni caso sospeso dalle attività sociali fino al provvedimento definitivo.

Nella sola ipotesi di espulsione e nel caso in cui l’appello dell’incolpato venisse accolto, la decisione definitiva è rimessa alla prima assemblea.

Articolo 23)
(Il Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri e’ composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, che vengono eletti dall’assemblea e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio provvede a nominare tra i suoi componenti effettivi il Presidente ed il Vice Presidente.

Quest’ultimo assume tutte le funzioni quando il Presidente è impossibilitato o impedito.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

- giudicare come previsto dall’art.22 del presente regolamento;

- giudicare sui ricorsi a carico di persone che ricoprono cariche elettive negli organi della società;

— esprimere parere agli organi sociali sulla interpretazione e sull’applicazione dello statuto e su ogni questione ritenuta opportuna dagli organi stessi;

- esprimere parere preventivo sulle proposte di modifica dello statuto.

Il Collegio, nell’espletamento delle sue funzioni di organo giudicante, stabilisce caso per caso gli adempimenti procedurali da seguire, salvaguardando il diritto dell’incolpato di essere sentito in ordine all’addebito contestatogli ed il compimento degli atti nei tempi strettamente necessari.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a fornire al Collegio dei Probiviri tutta la documentazione istruttoria attinente la pratica.

Il Collegio è investito, su istanza dell’interessato, del riesame del provvedimento cautelare di sospensione adottato dal Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente articolo.

In caso di urgenza, il Presidente del Collegio può ridurre o annullare il provvedimento cautelare di sospensione, con obbligo di sottoporre il proprio atto alla ratifica del Collegio nei tre giorni successivi.

In pendenza del giudizio il Collegio puo’ adottare autonomamente il provvedimento cautelare di sospensione per trenta giorni o prorogare, per lo stesso termine, il provvedimento cautelare già adottato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24)
(Associati sospesi e loro obblighi)
L’esclusione o la sospensione dell’associato, non pregiudicano il diritto della societa’ a pretendere l’assolvimento di ogni obbligo sociale, rimasto eventualmente inadempiuto.

Parte 6°

La sede sociale

Articolo 25)
(Ingresso in sede)
L’ingresso nella sede sociale è riservato agli associati ed agli eventuali ospiti i quali sono tenuti all’osservanza di tutte le norme e disposizioni in vigore.

Articolo 26)
(Tessere di riconoscimento)
Gli associati sono tenuti a mostrare le loro tessere di riconoscimento ogni volta che ne siano richiesti.

Articolo 27)
(Orari di apertura)
Spetta al Consiglio Direttivo di fissare gli orari di apertura della Sede, dell’ufficio Segreteria, dandone notizia con avviso affisso all’Albo sociale.

Articolo 28)
(Apertura al pubblico per manifestazioni ufficiali)
In occasione di manifestazioni sociali di carattere ufficiale, il Consiglio Direttivo puo’ decidere di aprire la sede al pubblico, dandone comunicazione mediante avviso da affiggersi all’Albo Sociale.

Articolo 29)
(Bambini)

Solamente a bambini e bambine di eta’ inferiore ad anni otto e comunque sotto la responsabilita’ dei genitori, e’ consentito girare nell’area della Societa’, con biciclette, pattini, roller ecc., ad esclusione della zona ingresso, parcheggio, area piscine, bar-ristorante e prati.

Articolo 30)
(Giochi in club house)
Entro la Club—House e sulle terrazze sono assolutamente vietati i giochi di movimento o rumorosi.

Articolo 31)
(Abbigliamento in club house)
E’ vietato entrare nella Club—House o in segreteria in costume da bagno o a torso nudo.

Articolo 32)
(Festicciole)
Qualora gli associati intendano svolgere in sede festicciole o trattenimenti con più invitati, devono chiedere autorizzazione scritta al Consiglio Direttivo.

Parte 7°

Varie

Articolo 33)
(Cani e fumo)
E’ vietata la libera circolazione dei cani in società.

E’ tuttavia consentito che gli stessi, sempre al guinzaglio partendo dal parcheggio, raggiungano la riva del fiume o gli appositi box secondo le indicazioni che verranno date dal Consiglio Direttivo.

Nei locali della società è vietato fumare, tranne in quelli appositamente predisposti e segnalati.

Approvato dall’Assemblea degli Associati del 7 novembre 2008.