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Regolamento della Cooperativa Canottieri Ticino

Parte 1)

Uso dei servizi e delle installazioni

Articolo 1)
(Soggetti ammessi)

Oltre ai soci ordinari, sono ammessi alla frequentazione della societa’ ed all’uso dei servizi e delle installazioni sociali:

-gli aggregati familiari dei soci ordinari;

-i soci vitalizi ad oggi regolarmente iscritti nel libro soci con le prerogative ed i diritti loro spettanti;

-i soci onorari;

-gli ospiti d’onore;

-gli ospiti dei soci con la regolamentazione di cui al successivo articolo 7).

Articolo 2)
(Aggregati e passaggio da aggregato a socio ordinario)

I familiari dei soci che intendono frequentare la societa’ assumono la qualifica di aggregati e non hanno titolo per partecipare alle assemblee.

Gli aggregati si dividono in:

-aggregati a tempo indeterminato;

-aggregati annuali, riconfermabili di anno in anno.

Possono essere aggregati a tempo indeterminato:

-i coniugi dei soci;

-i figli od equiparati di ambo i sessi, sino al raggiungimento del venticinquesimo anno di eta’;

- i genitori ed i suoceri di eta’ superiore ai sessanta anni.

Al raggiungimento della maggiore eta’ o del venticinquesimo anno i figli ed equiparati assumono la qualifica di soci ordinari, a condizione che entro il mese di ottobre dell’anno di compimento del 25° anno di eta’, presentino domanda scritta di ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione e’ autorizzato, a suo insindacabile giudizio, ad accogliere eventuali domande di familiari aggregati che richiedono di diventare soci ordinari, purche gli interessati siano familiari aggregati al momento della presentazione della domanda ed abbiano gia’ rivestito in recedenza la qualifica di socio ordinario.

Come detto resta ferma la valutazione discrezionale dei singoli casi da parte del Consiglio di Amministrazione e quindi l’accoglimento della domanda o il suo diniego restano nella discrezionalita’ del Consiglio stesso.

Articolo 3)
(Aggregati fuori quota)

Possono essere aggregati annuali, riconfermabili di anno in anno su delibera del Consiglio di amministrazione e nel numero massimo complessivo di due aggregati per socio ordinario, persone appartenenti alle seguenti categorie:

-genitori e suoceri di eta’ inferiore a sessanta anni, nel numero massimo di due per ogni socio ordinario;

-nipoti sino all’eta’ di diciotto anni, nel numero massimo di uno per ogni socio ordinario;

-fidanzati o conviventi, nel numero massimo di uno per ogni socio ordinario.

In tutti i casi il socio richiede l’aggregazione e paga la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione per l’anno.

Articolo 4)
(Ospiti)

I soci ordinari, vitalizi ed aggregati maggiorenni possono accompagnare nella sede sociale, sotto la loro responsabilita’ ospiti nel numero massimo di sette presenze individuali all’anno per socio ordinario e con le modalita’ stabilite di anno in anno al Consiglio di amministrazione con apposito disciplinare.

Si intende per ospite il non Socio che usufruisca delle strutture e delle installazioni sportive della societa’.

La presenza, il numero degli ospiti ed il tipo di ospite vanno sempre segnalati nell’apposito registro, posto nella Club-House, a cura del Socio ospitante ed a suo nome.

Nel periodo di bassa stagione (dal 1 ottobre al 30 aprile) non vengono considerati ospiti, coloro che accedono in societa’, accompagnati da soci, ma che
non utilizzano le strutture e le installazioni sportive.

Sono considerati ospiti ristorante e non conteggiati quindi nel numero di ospiti sopra previsto, coloro che si avvalgono solo del ristorante.

Sono considerati ospiti barca e non conteggiati quindi nel numero di ospiti sopra previsto, coloro che vengono accompagnati da un socio esclusivamente sulle imbarcazioni.

I Soci possono giocare a tennis con non soci, che pagheranno le ore tennis nell’importo fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

L’Ospite Tennis non sara’ conteggiato nel numero di ospiti sopra previsto, sempreche’ sul tabellone Tennis venga evidenziato il nome del socio con l’aggiunta
Ospite, per dar modo alla segreteria di maggiorare l’ora Tennis.

La mancata indicazione dell’ospite sul tabellone, qualora venisse accertata, sara’ sanzionata dal Consiglio.

Parte 2)

Documenti di riconoscimento, assenze, dimissioni

Articolo 5)
(Tessere di riconoscimento)

Ad ogni socio ordinario o ad ogni aggregato vengono consegnati:

-copia dello statuto e del regolamento sociale;

-una tessera personale di riconoscimento della quale il socio dovra’ curare la convalida anno per anno e che dovra’ essere esibita ad ogni richiesta del personale adibito al controllo.

Articolo 6)
(Riduzioni dei versamenti per assenze)

In caso di prolungata assenza per motivi professionali, per gravi malattie o per gravi motivi personali, debitamente comprovati, il Consiglio di Amministrazione potra’ ridurre, in tutto od in parte, la quota del versamento dei contributi di gestione per l’anno corrente, previa richiesta scritta del Socio.

Articolo 7)
(Dimissioni)

Le dimissioni dei soci dovranno essere comunicate alla Segreteria della societa’ con lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale, ossia entro il 31 ottobre di ogni anno.

Le dimissioni avranno efficacia dal 1 gennaio dell’anno successivo.

Articolo 8)
(Disdette)

Per disdire l’iscrizione alla societa’ di un suo aggregato, il socio ordinario deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale, ossia entro il 31 ottobre di ogni anno.

La cessazione della qualifica di aggregato decorrera’ dal 1 gennaio dell’anno successivo.

Parte 3)

I versamenti

Articolo 9)
(Versamento dei contributi)

Il socio e’ solidalmente responsabile, nei confronti della societa’, dei versamenti anche dei suoi aggregati e cio’ anche ai sensi degli articoli seguenti.

Il versamento dei contributi di gestione stabiliti dall’assemblea, avverrà secondo le seguenti scadenze:

-entro il 31
gennaio di ogni anno:

* il contributo di gestione dovuto dai soci ordinari;

* il 50% dell’eventuale contributo per la ristrutturazione;

-entro il 31 maggio di ogni anno:

* il residuo 50% dell’eventuale contributo per la ristrutturazione.

Per particolari esigenze il Consiglio di amministrazione potrà stabilire scadenze diverse, previo avviso diretto al socio e affissione di copia all’Albo sociale.

Articolo 10)
(Sanzioni)

Trascorsi dieci giorni dai termini di cui sopra, il socio che non abbia regolarizzato la sua posizione contributiva, sara’ sanzionato con una penale, stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

L’importo della detta sanzione verra’ contabilizzato nella fatturazione immediatamente successiva o con fatturazione a parte.

Articolo 11)
(Esclusione per morosita’)

Trascorsi trenta giorni dai termini di cui all’articolo 9), il Consiglio di Amministrazione escludera’ dalla Societa’ il socio moroso in base all’art.5) dello Statuto Sociale e provvedera’ ad avvisarlo della decisione mediante lettera raccomandata R.R., precisando che, il pagamento di quanto dovuto, maggiorato della sanzione di cui al precedente articolo, entro i successivi dieci giorni, comportera’ la revoca automatica del provvedimento.

Articolo 12)
(Residenza e stato famiglia)

Il socio ordinario ha l’obbligo di fornire all’ufficio segreteria della società tutti i dati eventualmente richiesti, che verranno utilizzati in conformita’ alle vigenti leggi, e di comunicare:

- ogni suo cambiamento di residenza;

- ogni variazione del suo stato di famiglia.

In caso di accertata inadempienza la società potrà provvedere direttamente a spese del socio.

Parte 4)

Il Consiglio di amministrazione

Art. 13)
(Il Consiglio di Amministrazione)

Almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio in carica il Presidente dà notizia ai Soci della scadenza della stessa e della data delle elezioni mediante:

- affissione di apposita comunicazione/manifesto all’albo sociale e nelle bacheche della Società;

Pubblicazione di apposito comunicato sul giornale interno della Società (se possibile);

altre opportune forme di pubblicità a discrezione del Consiglio.

Nei comunicati dovrà essere sollecitata la presentazione di candidature per gli organi sociali da rinnovare, precisando le modalità e fissando i termini per
tale presentazione.

Articolo 14)
(Il Presidente)

Ad integrazione dello statuto sociale, vengono di seguito individuate le funzioni dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente è il legale rappresentante della società in qualunque sede amministrativa o giudiziaria o di fronte a terzi.

Ha la responsabilità dell’attività sociale, sovraintende all’amministrazione, vigila e sovrintende la disciplina.

Articolo 15)
(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 16)
(Il Segretario)

Il Segretario ha la responsabilità diretta dell’ufficio segreteria, redige i verbali delle riunioni di consiglio, tiene la corrispondenza e i libri ufficiali dell’assemblea e del Consiglio di amministrazione, cura la posizione dei soci, autorizza le pubblicazioni di avvisi sull’Albo sociale, conserva gli atti della società di cui ha la controfirma, svolge azioni di coordinamento tra i vari settori operativi della società.

Articolo 17)
(Tesoriere-Economo)

Il Tesoriere-Economo e’ nominato dal Presidente e sovraintende alla contabilità della società ed alla tenuta dei relativi libri contabili, svolge attento controllo della gestione economica predispone il bilancio preventivo e consuntivo, mantiene i rapporti con le Banche, presenta periodicamente al Consiglio la situazione contabile, cura l’esazione delle quote e dei contributi di gestione, nonchè il loro versamento nelle casse sociali, tiene il libro degli inventari, cura la situazione fornitori, presenta periodicamente al Consiglio lo stato della sua gestione accompagnato dalla lista dei soci in arretrato con i pagamenti e della esposizione verso i fornitori.

Articolo 18)
(Incarichi speciali)

Altre attribuzioni ed incarichi speciali potranno essere affidati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ad altri componenti il Consiglio stesso o a persone al di fuori del Consiglio, purche’ soci.

Articolo
19) (Commissioni Tecniche)

Il Consiglio può nominare tra i soci Commissioni Tecniche consultive per i vari settori operativi della società.

Dette Commissioni avranno il compito di formulare proposte, progetti o piani che dovranno successivamente essere sottoposti all’approvazione del Consiglio di
amministrazione.

Parte 5)
Provvedimenti disciplinari

Articolo 20)
(Provvedimenti disciplinari)

Oltre a quanto previsto all’art. 9) dello statuto sociale, vengono sanzionati i comportamenti dei soci e loro aggregati contrari alla disciplina sociale, alla serietà ed alla correttezza.

Il Consiglio di Amministrazione e’ competente ad emettere i provvedimenti disciplinari, sentito, ove possibile, l’interessato e fatti gli opportuni accertamenti, la cui indicazione deve essere riportata nel provvedimento.

I provvedimenti
possono consistere in:

- ammonizione;

- ammonizione con diffida;

- sospensione dalle attivita’ sociali da un minimo di sette giorni (nel periodo scelto dal Consiglio) ad un massimo di un anno;

- espulsione (per grave violazione delle norme dello statuto, del regolamento sociale o di deliberazioni adottate dagli organi della societa’ o per indegnita’ex art.9) dello statuto sociale.

Il provvedimento disciplinare deve essere comunicato all’interessato personalmente o a mezzo raccomandata r.r.

Articolo 21)
(Obblighi del socio espulso o sospeso)

L’esclusione o la sospensione del socio non pregiudicano il diritto della società a pretendere l’assolvimento di ogni obbligo sociale rimasto eventualmente
inadempiuto.

Articolo 22)
(Responsabilita’ del Socio per inosservanze dei propri Ospiti)

Il socio ospitante è comunque sempre responsabile del comportamento tenuto in sede dei propri ospiti per l’inosservanza o la violazione delle norme regolamentari o delle disposizioni del Consiglio di amministrazione.

Parte 6)

La sede sociale

Articolo 23)
(Ingresso in Sede)

L’ingresso nella sede sociale è riservato ai soci, agli aggregati ed agli eventuali ospiti, i quali sono tenuti all’osservanza di tutte le norme e disposizioni in vigore.

Articolo 24)
(Tessere di riconoscimento)

I soci e gli aggregati sono tenuti a mostrare le loro tessere di riconoscimento ogni volta che ne siano richiesti.

Articolo 25)
(Responsabilita’ del socio per danni causati anche dai propri aggregati)

Il socio è responsabile degli eventuali danni causati anche dai suoi aggregati od ospiti.

Articolo 26)
(Orari di apertura della Sede)

Spetta al Consiglio di amministrazione fissare gli orari di apertura della sede e dell’ufficio segreteria, dandone notizia con avviso affisso all’Albo sociale.

Articolo 27)
(Apertura al pubblico per manifestazioni ufficiali)

In occasione di manifestazioni sociali di carattere ufficiale, il Consiglio di amministrazione può decidere di aprire la sede al pubblico dandone comunicazione mediante avviso da affiggersi all’Albo Sociale.

Articolo 28)
(Affissioni all’Albo Sociale)

E’ fatto assoluto divieto di affiggere all’Albo sociale avvisi, comunicazioni o qualsiasi altro materiale senza preventiva autorizzazione del Presidente o del Segretario, fatta salva la pub- blicità di manifestazioni sportive relative agli sport sociali.

Articolo 29)
(Bambini)

Solamente a bambini e bambine di eta’ inferiore ad anni otto e comunque sotto la responsabilita’dei genitori, e’ consentito girare nell’area della Societa’, con biciclette, pattini, roller ecc., ad esclusione della zona ingresso, parcheggio, area piscine, bar-ristorante e prati.

Articolo 30)
(Giochi nella Club-House)

Entro la Club-House e sulle terrazze sono assolutamente vietati i giochi di movimento o rumorosi.

Articolo 31)
(Abbigliamento nella Club-House)

E’ vietato entrare nella Club-House o in Segreteria in costume da bagno o a torso nudo.

Articolo 32)
(Festicciole)

Qualora i Soci intendano svolgere in sede o negli spazi sociali, festicciole o trattenimenti con piu’ invitati, devono chiedere autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Parte 7)

Ammissione nuovi soci

Articolo 33)
(Ammissione di nuovi Soci)

L’ammissione di nuovi soci, prevista dallo Statuto Sociale agli articoli 4, 5, 10 e 23 e’ regolamentata nel modo seguente:

- il Consiglio di amministrazione assume nuovi soci nel numero deliberato dall’Assemblea.

Gli interessati dovranno presentare in Segreteria, le domande scritte di ammissione, controfirmate da due soci presentatori.

I soci presentatori sono moralmente responsabili delle persone presentate; ogni socio non può presentare più di due persone per ogni nuova ammissione di Soci.
La domanda verrà protocollata.

La domanda dovrà altresì contenere l’impegno ad accettare senza riserve lo statuto ed il regolamento sociali, l’impegno al pagamento delle quote di ammissione e delle quote associative stabilite dagli organi societari.

Il Consiglio di Amministrazione decidera’, in modo autonomo, definitivo ed inappellabile, circa l’ammissione dei nuovi soci, individuandoli tra coloro che hanno presentato la domanda ai sensi dei commi precedenti.

Parte 8)

Natanti di proprieta’ dei soci

Articolo 34)
(Natanti di proprieta’ dei Soci)

Per evitare che lo spazio sociale venga progressivamente invaso da natanti privati, le accettazioni di nuovi natanti verranno effettuate tenendo conto della
priorità delle richieste e su- bordinatamente alla disponibilità di spazio nell’apposito capannone e nell’area, ben delimitata, immediatamente adiacente al capannone stesso.

Parte 9)

Varie

Articolo 35)
(I cani ed il fumo)

E’ vietata la libera circolazione dei cani in Societa’.

E’ tuttavia consentito che gli stessi, sempre condotti al guinzaglio, partendo dal parcheggio, raggiungano la riva del fiume o gli appositi box, secondo le indicazioni che verranno date dal Consiglio.

E’ permesso fumare solo nei locali appositamente predisposti e segnalati.

Approvato dall’Assemblea dei Soci del 6 novembre 2008.